Svolgimento mansioni superiori non retribuite, la Cisl diffida l’Amm.ne comunale di Pettoranello a ricompensare una propria dipendente. La Corte d’appello di Campobasso ne ha sancito l’erogazione con sentenza depositata tre mesi fa (v.allegato)

1 Giugno 2020 0 Di

(PressMoliLaz.)  Isernia, 01 Giu.  Riceviamo e pubblichiamo:  Con Sentenza n. 293/2019 del 06.12.2019, depositata il 17.03.2020, la Corte di Appello di Campobasso ha accolto il ricorso della ricorrente e dipendente di codesto Comune Sig.ra Giuseppina Fasano e, “per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, ridetermina il periodo di espletamento da parte della Fasano delle mansioni di cui alla Cat. B1 cui è riferita la condanna, 1/7/2011-31/5/2016, nonché ridetermina in Euro 3.891,25, oltre accessori di legge (interessi e rivalutazione secondo legge) dal di di maturazione delle singole partite di credito al soddisfo, la somma al cui pagamento in favore della Fasano è condannato il Comune di Pettoranello di Molise; condanna l’appellato alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.800,00 per competenze, oltre rimborso forfettario  del 15%, IVA e CAP  come per legge; pone a carico del Comune le spese della CTU espletata nel presente grado che si liquidano in Euro 550,00 per onorario, oltre accessori di legge”.

Ciò premesso, questo Sindacato CISL F P

                                                                                      diffida

l’Ente in indirizzo, in persona del Sindaco e del Responsabile del Servizio, a porre in esecuzione immediatamente e senza indugio la suddetta sentenza. Si chiede inoltre che i responsabili di tale danno risarciscano spontaneamente il Comune, poiché in caso contrario si adirà la Corte dei Conti.

 E’ altresì il caso di precisare che, in aggiunta al pagamento degli emolumenti, va regolarizzata la posizione pensionistica con la denuncia previdenziale di variazione dei relativi contributi INPS.

 Si ricorda inoltre che esistono analoghe cause  di lavoro tra dipendenti ed il medesimo Comune, rispetto alle quali si chiede di rinunciare agli atti di causa pagando il dovuto ai lavoratori dipendenti oltre agli interessi e le spese legali, onde evitare i maggiori danni erariali.

 Nell’osservare che, guarda caso, i suddetti dipendenti sono iscritti e tutelati da questo Sindacato e sono gli unici ad aver subito tali vicissitudini sul luogo di lavoro, si diffida e si intima il Sindaco in indirizzo a cessare tale mala gestio nei confronti dei suddetti lavoratori, onde ristabilire il proficuo e sereno ambiente di lavoro anche e soprattutto nell’interesse del buon andamento dell’ufficio ex art. 97 della Costituzione.

F.to Il Segretario Generale              Il Referente CISL F.P.

    (Vincenzo Traniello)                  (Feliciantonio Di Schiavi)

 Sentenza Corte Appello  (click per aprire)