Sanzione per violazione del lockdown incostituzionale.Lo Stato di emergenza dichiarato per il Covid19 è illegittimo. I Dpcm violano l'art. 13 della Costituzione

5 Agosto 2020 0 Di

(PressMoliLaz.) Frosinone,05 Ago.20  Per il giudice di pace di Frosinone, il Dpcm che ha dichiarato l’emergenza sanitaria Covid 19 è illegittimo perché un atto amministrativo non può imporre un obbligo di permanenza domiciliare.  Con la sentenza n. 516/2020 (sotto allegata)  accoglie il ricorso di un cittadino, multato per aver violato il divieto di spostamento imposto durante il lockdown, in quanto il Dpcm che ha dichiarato lo stato di emergenza e i successivi, che hanno imposto un obbligo generalizzato di permanenza domiciliare sono illegittimi.

Vediamo per quali ragioni il GdP è giunto a una simile conclusione.

Lo Stato di emergenza dichiarato per il Covid19 è illegittimo. Per il Giudice di Pace di Frosinone Avv. Emilio Manganiello lo Stato di emergenza dichiarato per l’emergenza sanitaria Covid19 è illegittimo per le seguenti ragioni: prima di tutto perché il dlgs n. 1/2018 contenente il Codice della Protezione Civile all’art. 7 qualifica come eventi emergenziali quelli legati a eventi calamitosi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo, senza che vengano menzionati fenomeni di natura sanitaria;

in secondo luogo perché in base al testo della Costituzione il Governo può esercitare poteri peculiari solo in stato di guerra.

La dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 quindi è illegittima perché esercitata in assenza di una legittimazione legale o costituzionale.

Stante l’illegittimità del Dpcm iniziale, che è un atto di Alta Amministrazione e quindi non un atto legislativo, devono considerarsi illegittimi tutti gli atti amministrativi conseguenti emanati nei mesi successivi, con conseguente disapplicazione da parte del Giudice di Pace.

Il GdP segnala infine come i Dpcm sono illegittimi perché emanati in assenza di una preventiva delega, come accade invece per i decreti legislativi. Da rigettare la tesi secondo cui il Dpcm del 4 aprile 2020 trarrebbe la sua efficacia dal decreto legge n. 19/2020, così come gli atti delle Regioni. Non solo perché il Dpcm che ha dichiarato lo stato di emergenza è anteriore al suddetto decreto legge, ma anche perché emesso in assenza di una delega specifica.

I Dpcm violano l’art. 13 della Costituzione

Per il Giudice di Pace occorre inoltre considerare che, per contrastare la diffusione del Covid19, è stata limitata fortemente la libertà di movimento dei cittadini, salvi i casi di comprovate esigenze lavorative, di saluti o di necessità.

Un divieto così ampio e generale ha imposto nella sostanza un obbligo di permanenza domiciliare, che è una misura sanzionatoria restrittiva della libertà personale contemplata dal nostro ordinamento penale. L’art. 13 della Costituzione prevede infatti che le misure restrittive personali possono essere imposte solo su atto motivato del giudice. Nemmeno una legge quindi può imporre un obbligo di permanenza domiciliare generale a tutti i cittadini. Poiché nel caso di specie tale obbligo è stato imposto da un Dpcm, che è un atto amministrativo, il giudice deve procedere alla sua disapplicazione perché illegittimo. Non è condivisibile la teoria di chi, per sostenerne legittimità,, considera le limitazioni da esso previsto come alla circolazione e non alla libertà personale. La Corte Costituzionale infatti ha chiarito che la libertà di circolazione si riferisce a limiti di accesso a luoghi determinati, senza che questo comporti l’obbligo di permanenza domiciliare.

Durante il lockdown invece è stato imposto un divieto di spostamento delle persone dalle proprie abitazioni, tale per cui è indubbio che si sia configurata una limitazione della libertà personale che può essere imposto, come già ricordato, solo da un provvedimento del Giudice. Il GdP conclude quindi per l’illegittimità del Dpcm deliberato il 31 gennaio 2020 richiamato nel verbale opposto per violazione dell’art. 13 della Costituzione, con conseguente disapplicazione dello stesso e annullamento dell’atto opposto.

Sentenza GdP di Frosinone n. 516 del 29 luglio 2020 ( click per leggere)