Home Restaurant Hotel sulla PDL n.157 della Regione Molise: o coinvolgete gli operatori di settore e rispettate il Bollettino Antitrust oppure ci rivolgeremo al TAR competente

10 Aprile 2021 0 Di

(PressMoliLaz.) Campobasso, 10. Apr. 21    Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di Home restaurant Hotel in replica alla proposta di legge n. 157  presentata in Consiglio regionale da  Cefaratti e Cotugno sulla “Disciplina dell’attività di Home Restaurant”: Gaetano Campolo, CEO e Founder di Home restaurant Hotel srl, premiato CEO dell’anno per Le Fonti Awards Innovation 2020 replica duramente rispetto a quanto sta accadendo in Regione Molise, testualmente si apprende che:

Il Consiglieri Gianluca Cefaratti e Vincenzo Cotugno hanno presentato un progetto di legge,contraddistinto con il n. 157, concernente: Disciplina dell’attività di Home Restaurant. L’iniziativa legislativa come si evince dell’articolato, mira a promuovere e disciplinare l’attività di “Home Restaurant”, detta anche “Home Food” o “Casa Ristorante”, con l’obiettivo di: · valorizzare e favorire la cultura della cucina tipica del territorio, con particolare riguardo alle produzioni e alle specialità tradizionali della regione;

  • aprire il mercato della ristorazione alle nuove economie della condivisione;
  • potenziare e sviluppare l’offerta turistica regionale favorendo l’affermazione di piatti tipici o di prodotti identitari oltre che il rapporto diretto tra cittadinanza locale e visitatore, per ampliare competenze, capacità economiche e relazioni sociali;
  • creare nuove opportunità occupazionali;
  • regolamentare un’attività occasionale di supporto e aiuto al bilancio familiare.

“Le “Home Restaurant” – si precisa ancora nel testo del provvedimento – sono quelle attività finalizzate all’erogazione del servizio di ristorazione mediante somministrazione di alimenti e bevande, esercitate da persone fisiche all’interno delle abitazioni di residenza o domicilio, utilizzando i prodotti preparati nelle stesse strutture, in giorni dedicati e per poche persone, trattate come ospiti personali ma paganti”

Premettendo che Home Restaurant Hotel srl è assolutamente in linea e d’accordo su tutti i punti descritti, precisa però che quanto affermato nella seconda parte è fuorviante nella misura in cui si afferma in un primo momento di trattarsi di attività occasionale come aiuto al bilancio per poi dichiarare che, cito testualmente: “Le“Home Restaurant” – si precisa ancora nel testo del provvedimento – sono quelle attività finalizzate all’erogazione del servizio di ristorazione mediante somministrazione di alimenti e bevande, esercitate da persone fisiche all’interno delle abitazioni di residenza o domicilio, utilizzando i prodotti preparati nelle stesse strutture, in giorni dedicati e per poche persone, trattate come ospiti personali ma paganti”

Rivolgendosi al Presidente della Regione Molise Donato Toma, Gaetano Campolo avvisa che nel caso Home Restaurant Hotel srl è pronta a rivolgersi al TAR e sostiene che l’Antitrust si è già espresso il 30 Marzo 2017 in merito alla ddl home restaurant 2017 ( che prevede tutti i punti della proposta presentata dai Consiglieri Gianluca Cefaratti e Vincenzo Cotugno) arenatasi al Senato. Il Garante difatti ha osservato che: “Il legislatore intende introdurre nell’ordinamento giuridico italiano una disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant), la quale, nell’ambito dei servizi partecipati che compongono la sharing economy, risulta essere in forte espansione anche nel nostro Paese, per la forte propensione, soprattutto delle nuove generazioni, ad aprire la propria casa e a condividere la cultura enogastronomica nostrana” PP. 39 SS. Bollettino 13/2017 – AGCM

Secondo il Garante per la Concorrenza nel disegno di legge n. 2647 il legislatore “introduce limitazioni all’esercizio dell’attività di home restaurant che non appaiono giustificate”. Da sottolineare come il Garante non fa altro che rispettare le previsioni di legge del nostro ordinamento e le norme dell’Unione Europea​ per la quale ​i​ ​prestatori​ ​di​ ​servizi​ ​possono​ ​essere​ ​subordinati​ ​ai​ ​requisiti​ ​di accesso​ ​al​ ​mercato​ ​o​ ​ad​ ​altri​ requisiti/oneri/limitazioni,​ ​come​ ​i​ ​requisiti​ ​di​ ​licenza,​ ​soltanto​ ​se​ ​tali​ ​requisiti sono​ ​​non​ ​discriminatori,​ ​necessari​ ​per​ ​conseguire​ ​un​ ​obiettivo​ ​di​ ​interesse​ ​generale​ ​e proporzionati​ ​rispetto​ ​a​ ​tale​ ​obiettivo​​, ossia ​non​ ​possono imporre​ ​più​ ​obblighi​ ​di​ ​quanto strettamente​ ​necessario.

Divieti​ ​assoluti​ ​e​ ​restrizioni​ ​quantitative​ ​all’esercizio​ ​di​ ​un’attività​ ​costituiscono​ ​misure gravi​ da​ ​applicarsi ​solo​ ​nel caso in cui ​non​ ​sia​ ​possibile​ ​conseguire​ ​un​ obiettivo legittimo di​ ​interesse​ ​generale​ ​con​ ​una​ ​disposizione​ ​che sia meno​ ​restrittiva. Inoltre,​ ​nel​ ​caso​ ​di​ ​in​ ​cui​ ​il​ ​diritto​ ​di uno Stato Membro​ preveda​ ​legittimamente​ ​che i​ ​prestatori​ ​di​ ​servizi​ ​debbano ottenere​ ​un’​autorizzazione​,​ è lo Stato che deve ​provvedere a garantire condizioni chiare proporzionate ed obbiettive. Il settore dell’Home Restaurant ha conosciuto un’importante svolta grazie al parere del Ministero dell’Interno ottenuto per il tramite della Questura di Reggio Calabria. Con una grande apertura per il settore, recependo gli indirizzi e le sollecitazioni dell’Unione Europea, il 1° Febbraio del 2019 il Ministero dell’Interno ha escluso che l’Home Restaurant possa essere ricondotto alla Ristorazione classica, con conseguenze importanti per la disciplina dell’attività.

Difatti, l’attività di Home Restaurant presenta caratteristiche ben individuate:

  1. Lo svolgimento dell’attività in un ambiente non adibito ad esercizio pubblico
  2. Il rivolgersi dell’attività ad un tipo particolare di pubblico c.d. “distinto” ossia che arriva all’Home Restaurant solo su prenotazione
  3. L’occasionalità dell’attività, il che in mancanza di disposizioni precise di legge deve tradursi nel dato di 3 aperture settimanali.

Le caratteristiche dell’attività di Home Restaurant. Lo stesso parere chiarisce che, sussistendo questi presupposti, l’Home Restaurant è un’attività che non soggiace alla normativa prevista per la ristorazione classica. Questo però non esclude che gli Home Restaurant, costituendo punti di interesse rilevanti sul territorio, debbano essere opportunamente segnalati alla Pubblica Sicurezza con specifica dichiarazione ex art. 16 del TULPS. Il Caso. La Sentenza N. 139/2019 del Giudice di Pace di San Miniato Per il momento la questione degli Home Restaurant è stata raramente trattata dalle corti italiane. La pronuncia più recente, e postuma rispetto il parere del Ministero dell’Interno, è la N. 139/2019 del Giudice di Pace di San Miniato.

Nel caso specifico, il Giudice ha condannato il Comune di Montopoli che aveva emanato una ordinanza di chiusura per un Home Restaurant con relativa multa. All’Homer veniva contestato l’avvio di un Home Restaurant senza aver presentato la pratica di SCIA. Il Giudice di Pace riconosce la mancanza di necessità di presentazione di SCIA per l’apertura di un Home Restaurant. Ma il giovane imprenditore attivo dal 2015 con la sua piattaforma chiama all’attenzione anche la Giunta della Regione Molise tutta ed ai suoi preposti nel settore in quanto ricorda che L’Articolo 41 della Costituzione. L’Iniziativa economica è una libertà tutelata dalla Costituzione Italiana all’Art. 41 che recita:

L’iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali – cfr. art.43.

Art. 41 Costituzione Italiana

La norma in esame riconosce e allo stesso tempo legittima l’iniziativa economica privata.

  • Il secondo comma introduce dei limiti alla libera iniziativa economica dati dai principi dell’utilità sociale e dalla necessità di garantire la sicurezza, la libertà e l’iniziativa umana.
  • Il terzo comma impone allo Stato di adottare misure legislative che garantiscano il raggiungimento dei fini che si propone lo stesso articolo 41 della Costituzione.

Da questa norma discendono sui cittadini diritti ed obblighi da rispettare.

Per quanto concerne il versante dei diritti, dall’articolo 41 derivano una serie di facoltà pacificamente riconosciute dall’ordinamento giuridico. Gli individui hanno la facoltà di poter scegliere l’attività economica da intraprendere; ovviamente ciò non esclude che l’iniziativa debba sottostare a condizionamenti amministrativi riguardanti diversi profili dell’attività:

  • Il se: può essere previsto un controllo d’idoneità del candidato ad una certa attività
  • Il come: può essere previsto l’inserimento dell’impresa in un settore soggetto a specifici controlli pubblici
  • Il dove: può essere prevista l’esclusione di certe attività in determinate zone per la tutela di altri diritti più a rischio, come ad esempio quello ambientale

Allo stesso modo è costituzionalizzata la facoltà di reperire investimenti e di organizzare le risorse dell’attività. E’ altresì riconosciuta la facoltà di portare avanti le attività lecitamente iniziate per tutelare il singolo ma anche il libero mercato e la concorrenza, con una particolare attenzione agli obblighi assunti con l’adesione all’Unione Europea. Infine, dall’art. 41 della costituzione ne discende la facoltà di richiedere un compenso congruo per i beni ed i servizi prestati, purché giustificato dai costi sostenuti. Nessun operatore economico deve essere danneggiato o costretto ad uscire dal mercato perché altri abusano della loro posizione dominante.

Grazie alla tutela riconosciuta a ciascuno dall’Art. 41 della Costituzione, se un’attività economica non è ancora coperta da una fonte avente rango di Legge Ordinaria, questa situazione di vuoto normativo non si traduce automaticamente in un divieto di poter avviare tale attività. Lo Stato, solo nel momento in cui se ne verifichino i presupposti, potrà vietare o limitare alcune attività economiche. Si noti inoltre che con l’ingresso nell’Unione Europea, l’Italia ha ceduto una parte significativa  dell’iniziativa economica che le era riservata a vantaggio di questo Comunità sovrastatale. L’Unione Europea ha più volte esortato l’Italia ad intraprendere delle azioni favorevoli al settore degli Home Restaurant.

Di cosa ha bisogno il settore? Tutto questo si traduce nell’obbligo per lo Stato Italiano, nel caso in cui prevedesse di subordinare l’attività di Home Restaurant all’ottenimento di permessi, licenze o altro, di stabilire procedure trasparenti​ ​e​ ​non​ ​indebitamente​ ​complicate​. Inoltre lo Stato ha​ anche l’onere di prevedere che queste procedure abbiano ​costi​ ​ragionevoli​ ​e​ ​proporzionati al tipo di attività ​, oltre​ ​che rapide​ ed​ ​assoggettate​ al​ ​principio​ ​amministrativo dell’approvazione mediante​ ​silenzio​ ​assenso.

Nonostante il fallimento di questo DDL definitivamente considerato non adeguato, i tentativi di regolamentare il settore sono continuati: il 12 luglio 2018 la deputata del Pd Sara Moretto ha presentato un nuovo progetto di legge ordinaria intitolato “Disciplina dell’attività di Home Restaurant”. Anche questa proposta, tuttavia, non è sfociata in un provvedimento legislativo vero e proprio ed è rimasta abbandonata. Per concludere Gaetano Campolo si aspetta un tavolo tecnico inclusivo con chi nel settore opera da anni ed Home Restaurant Hotel srl ad oggi è l’unica azienda che coopera con oltra 50 Questure in Italia ed esorta la politica nazionale ed il Presidente Mario Draghi a trattare l’argomento a livello nazionale in quanto al momento non esiste alcuna legge quadro nazionale per cui le Regioni non posso in alcun modo ne vietare ne andare contro il Bollettino Antitrust.