Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, dalla zanzara tigre e dalla zanzara comune

10 Giugno 2021 0 Di
(PressMoliLaz) Isernia, 10 giu 21 Il sindaco Giacomo d’Apollonio, ravvisata la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare la zanzara tigre (Aedes albopictus) e la zanzara Culex spp, ha firmato oggi una ordinanza (la n. 99) rivolta a tutti i cittadini e ai soggetti pubblici e privati proprietari, affittuari o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza, ai quali, per la parte di propria competenza, si ordina quanto segue:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
3. ripristinare il deflusso delle acque impaludate, con interventi di pulizia ed eradicazione della vegetazione spontanea che alligna nei canali di scolo;
4. trattare l’acqua presente nei canali di scolo, in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.
La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
7. evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
8. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
L’ordinanza, inoltre, avverte che:
– la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
– in caso di inosservanza delle disposizioni sopra citate sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25 a € 500, ai sensi dell’articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000, fatta salva l’azione penale ai sensi dell’articolo 650 del codice penale;
– in caso di inadempienze che comportino accertate situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, ovvero di grave pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il sottoscritto Sindaco si riserva di adottare ordinanze contingibile e urgenti, si sensi degli articoli 50 e 54 del T.U. 267/2000, e di provvedere, in caso di ulteriore inadempimento, a provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui i responsabili siano incorsi;
– la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d’acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate.
L’atto firmato da d’Apollonio trova ragione nelle seguenti considerazioni :
– con nota prot. 12681 del 01/04/2021 la ditta “Issan”, appaltatrice del servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione delle aree e degli immobili comunali, ha segnalato l’insorgenza di veri e propri focolai infestanti della pericolosa zanzara tigre nelle aree antistanti il comparto “Nunziatella” e lungo il percorso che conduce allo Stadio Lancellotta di Isernia;
– le arbovirosi comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini, soprattutto in un’area come quella sopra menzionata, fruita abitualmente dai cittadini che svolgono attività motorie e da famiglie con bambini e pertanto tale situazione determina l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;
– al riguardo, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
– la lotta alle zanzare è da considerare solo in via straordinaria, inserita all’interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
– la lotta integrata si basa prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull’applicazione di metodi larvicidi;
– l’intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
– peraltro l’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, che comporta un impatto non trascurabile e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace.
Viepiù, lo stesso atto ritiene che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti o accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche.
L’ordinanza è stata adottata anche in considerazione della mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e constatata la necessità di disporre misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.).