Riforma catasto, cosa prevede la nuova normativa La Riforma del catasto, che mira a modificare il sistema di rilevazione dei dati catastali degli immobili, è stata approvata dalla Camera nel testo contenuto nel ddl 2165, che promette nuovi dati catastali dal 1 gennaio 2026

27 Giugno 2022 0 Di

(PressMoliLaz) 27 giu 22 La riforma del catasto, in base al testo del disegno di legge n. 2651 (sotto allegato) approvato dalla Camera il 22 giugno 2022 e contenente la delega al Governo per la riforma fiscale, è prevista dall’art. 6 intitolato “Principi e i criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto fabbricati”.
La norma, forse la più contestata della riforma fiscale, reca la delega al Governo per l’adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all’Agenzia delle entrate, atti a facilitare l’individuazione e il corretto classamento degli immobili.

La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026). In particolare tale integrazione dovrà attribuire all’unità immobiliare un valore patrimoniale e una rendita attualizzata, rilevati in base ai valori di mercato, anche attraverso meccanismi di adeguamento periodico.

Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico sono, inoltre, da introdurre adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario considerati i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione. Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali.

La disciplina per modificare la rilevazione catastale e perseguire la modernizzazione degli strumenti d’individuazione e di controllo di quelle che sono le consistenze dei terreni e dei fabbricati dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

adottare degli strumenti, di cui anche i Comuni e l’Agenzia delle Entrate potranno disporre, per accelerare e facilitare l’individuazione e il classamento corretti dei terreni attualmente accatastati come agricoli, degli immobili abusivi (individuando incentivi e forme di trasparenza per valorizzare l’attività di controllo e accertamento da parte dei comuni) e di tutti quegli immobili che non sono censiti o che “non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita”;
rendere più organizzato e chiaro l’intero sistema e a tal fine il Governo dovrà prevedere strumenti e moduli capaci di condividere i dati in modalità telematica tra Comuni e Agenzia delle Entrate e di garantire la coerenza necessaria per l’accatastamento.

Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi al fine d’integrare i dati del catasto fabbricati in tutto il territorio nazionale, che dovrà essere reso disponibile a partire dal 1° gennaio 2026 nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a ogni unità immobiliare dovrà essere attribuito, oltre alla rendita catastale già prevista dalla attuale disciplina, anche il valore patrimoniale e una rendita attualizzata che deve tenere conto dei valori di mercato;
devono essere previsti dei meccanismi capaci di adeguare il valore patrimoniale e il valore delle rendite degli immobili urbani, che tengano conto del valore di mercato;

in relazione agli immobili d’interesse storico o artistico, come definiti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è necessario procedere alla riduzione del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto delle maggiori spese necessarie per la loro manutenzione e conservazione, dei vincoli di destinazione da cui sono gravati, del restauro e della circolazione giuridica di detti beni;
in ultimo, disporre che le informazioni che vanno a integrare i dati del catasto non vengano utilizzate per definire la base imponibile dei tributi.