Esenzione dal ticket anche per l’inoccupato L'art. 19 del dlgs n. 150/2015 ha fatto cadere la distinzione tra disoccupato e inoccupato. E' disoccupato chi è senza lavoro, non rileva se prima ha svolto o meno attività lavorativa Fonte: Esenzione dal ticket anche per l'inoccupato

21 Luglio 2022 0 Di

(PressMoliLaz) Campobasso, 21 lug 22 Il Ministero della Salute si rivolge al Consiglio di Stato per avere chiarimenti sulla distinzione tra disoccupati e inoccupati in relazione al diritto di esenzione dalla spesa sanitaria. Dopo una motivazione che ripercorre le varie richieste e le risposte del CdS in merito alla questione suddetta, arriva la risposta del CdS con il parere n. 1268 del 13 luglio 2022 .
Il Consiglio di Stato risponde al Ministero dopo diverse richieste poiché, come segnalato nel 2017 e poi con la nota del 12 aprile 2019, persiste la necessità di chiarire definitivamente l’esatta portata della nuova definizione di soggetto “disoccupato”, considerate le numerose richieste di parere che continuano a pervenire da parte di Regioni ed assistiti, tenuto conto, peraltro, del notevole impatto che la questione potrebbe avere anche in termini di sostenibilità economico-finanziaria del sistema.”

Tale distinzione si rende necessaria anche alla luce di diverse pronunce giurisprudenziali allegate dallo stesso Ministero, come quella del Tribunale di Roma del 17 febbraio 2017, il quale ha chiarito che: “Ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale non sussiste più pertanto la precedente distinzione tra disoccupato (soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa) e inoccupato (soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non occupazione).”

Situazione difficile da dipanare anche perché il Ministero, nel momento in cui si è rivolto alle Regioni per richiedere elementi informativi “inerenti la prassi applicativa attualmente adottata circa il riconoscimento o meno dell’esenzione agli inoccupati” di fatto “solo cinque Regioni (Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Lombardia e Toscana) hanno fornito riscontro, peraltro, specificando di non riconoscere l’esenzione agli inoccupati.”

Sono seguite quindi altre note del Ministero e altri pareri interlocutori del Consiglio di Stato sulla questione, che viene risolta infine attraverso l’interpretazione del dlgs n. 181/2000, il cui regime è mutato dopo l’intervento del dlgs n. 150/2015 che ha espressamene abrogato l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 21 aprile 2000 n. 181, sul quale si fondava la distinzione tra lo stato di “disoccupazione” e quello di “inoccupazione”.

Ritiene infatti il CdS che “in base alla previsione recata dall’art. 19 del d.lgs. n. 150/15, sia venuta meno la precedente distinzione tra “disoccupato” ed “inoccupato”, e che debba considerarsi “disoccupato” il soggetto privo di lavoro a prescindere dal fatto che abbia svolto o meno, precedentemente, attività lavorativa.”

Conclude quindi il CdS che “a seguito dell’abrogazione del d.lgs. 181/2000, per effetto dell’art. 34 del d.lgs. 150/15, la nozione di disoccupato si rinviene ora nella disciplina di cui all’art. 19 del d.lgs. 150/15 nella quale convergono senza distinzione sia i soggetti qualificati, nel precedente regime ora abrogato, come “disoccupati” sia quelli che venivano qualificati come “inoccupati”