Autovelox: addio multa se il verbale non indica il decreto di autorizzazione Multa per eccesso di velocità annullata se il Prefetto ha emanato il decreto di cui all'art. 4 del Dl n. 121/2004 ma poi sul verbale con cui si contesta la violazione non viene indicato

10 Ottobre 2022 0 Di

(PressMoliLaz) 10 ott 22 Verbale e multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox da annullare se il Prefetto ha emesso il decreto per consentire l’utilizzo dell’apparecchio al di fuori delle strade extraurbane, ma questo non è indicato nel verbale con cui si contesta l’infrazione.

Nel proporre ricorso il soggetto contesta l’omessa omologazione dell’autovelox, la documentazione fotografica prodotta, ma soprattutto la mancata indicazione nel verbale del decreto prefettizio che autorizza il rilevamento della velocità con autovelox nel tratto di strada interessato.

Non è sufficiente il decreto, lo stesso va indicato nel verbale

Il Giudice di Pace di Pinerolo, che decide sulla questione più liquida, rappresentata dalla violazione della normativa di cui all’art. 4 del DL n. 121/2002 e dalla giurisprudenza in materia, dopo avere esaminato le ragioni del conducente e le contestazioni dell’ente impositore, chiarisce prima di tutto che la classificazione delle strade da parte dell’ente proprietario è soggetta a precisi criteri indicati dalla legge.

“Nel caso in oggetto deve farsi riferimento alla definizione di strada extraurbana principale contenuta nell’articolo 2, comma 3 , lettera B del Codice della Strada il quale stabilisce le seguenti caratteristiche minime: “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali dice fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendono spazi per la sosta, con accessi dotati di corsia di decelerazione e di accelerazione.”

Nel caso di specie il giudice rileva che nel tratto di strada teatro dell’illecito contestato al ricorrente non è presente una banchina pavimentata e neppure i segnali di inizio e di fine con indicazione dei mezzi ammessi a circolarvi.

Assenza che anche l’Ente proprietario ha riconosciuto in una nota, anche se poi lo stesso afferma che l’ assenza di detti elementi non rileva ai fini della vigenza del limite di velocità, visto che lo stesso è evidenziato con appositi segnali di limite di velocità.

Il Giudice però non concorda con le conclusioni dell’Ente. L’assenza di due requisiti così importanti della strada non consente di qualificarla come strada extraurbana.

Vero che la diversa qualificazione del tratto stradale non preclude alla PA di installare un apparecchio autovelox. In questo caso occorre però la sussistenza di due diverse circostanze: l’autorizzazione del Prefetto deve includere la strada in un decreto emesso ai sensi dell’art. 4 del Dl n. 121/2004 per rendere legittimo il rilevamento automatico della velocità e la contestazione differita della violazione; gli estremi del decreto devono essere indicati nel verbale di contestazione dell’illecito perché la sua mancata indicazione integra difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio, causa di annullamento del verbale.
Vizio quest’ultimo sussistente nel caso di specie, stante la mancata indicazione del decreto nei verbali oggetto di impugnazione, che vanno quindi annullati, sanzioni comprese.