Attraversare sulle strisce non basta più: se non stai attento, la colpa è anche tua! Cassazione: il pedone distratto contribuisce all’incidente. E per i professionisti, niente risarcimento automatico per i mancati guadagni
14 Luglio 2025
(PressMoliLaz.) Roma,14 Lug. 25 Attraversare sulle strisce pedonali non garantisce più, da solo, di essere nel giusto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con un’ordinanza recentissima (n. 18313 del 4 luglio 2025) che ridefinisce due capisaldi: la responsabilità del pedone negli incidenti stradali e i criteri per il risarcimento dei danni economici richiesti dai liberi professionisti.
Il caso: investito sulle strisce, ma la colpa è anche del pedone
Tutto nasce da un episodio reale. Un geometra attraversa sulle strisce e viene investito da un autobus. La dinamica sembrerebbe chiara, almeno fino alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di bordo: il pedone si era letteralmente precipitato sulla carreggiata, con un ombrello che gli oscurava la visuale e senza controllare l’arrivo dei veicoli. L’autista, pur frenando bruscamente, non è riuscito a evitarlo. Anzi, la frenata ha causato una contusione anche a un passeggero.
Il risultato? Responsabilità divisa al 50%: metà al conducente, metà al pedone. La Corte ha sottolineato che anche sulle strisce, chi attraversa deve farlo con prudenza. L’art. 190 del Codice della strada è chiaro: non basta essere nel “posto giusto”, serve anche un comportamento attento e prevedibile.
Quante volte vediamo pedoni che si buttano senza guardare?
Quante volte vediamo pedoni che non attendono nemmeno un attimo prima di attraversare le strisce? Si lanciano da un marciapiede all’altro senza fare minimamente attenzione ai veicoli che sopraggiungono, magari confidando che il guidatore si accorga di loro in tempo e freni. Ma questo comportamento, ormai, non è più neutro né esente da responsabilità.
La Cassazione ribadisce: il pedone ha l’obbligo di attraversare con cautela, senza creare pericoli improvvisi. In caso contrario, concorre al verificarsi dell’incidente.
Il mito del risarcimento automatico: la lezione per i professionisti
Il geometra ha poi chiesto un risarcimento anche per i guadagni persi, il cosiddetto lucro cessante. Ha presentato la dichiarazione dei redditi e invocato la norma che consente di calcolare la perdita sulla base del reddito più alto degli ultimi tre anni. Ma la Cassazione ha bocciato questa linea: la dichiarazione serve a quantificare il danno, non a provarne l’esistenza.
La nuova regola è netta: il professionista deve dimostrare, con documenti concreti, di aver effettivamente perso incarichi, clienti, contratti. Basta con i semplici conteggi presunti: serve la prova dell’effettiva perdita economica.
Strisce pedonali: non sono un salvacondotto
Questa sentenza riscrive in parte il senso comune. Le strisce pedonali non rappresentano un “passaporto di impunità”. Se il pedone si comporta in modo imprudente o imprevedibile – ad esempio attraversando distratto dal telefono, coprendosi la vista o lanciandosi di corsa – può essere considerato corresponsabile dell’incidente, con tutte le conseguenze anche sul piano assicurativo.
Il messaggio della Cassazione è chiaro: la sicurezza è un dovere reciproco. Le compagnie assicurative e i giudici esamineranno sempre più spesso le immagini delle dashcam e delle telecamere di sorveglianza per accertare il comportamento effettivo di pedoni e conducenti.

