Radioprotezione in sanità: la Cassazione cambia le regole
20 Febbraio 2026 0 Di
(PressMoliLaz) 20 Feb 26 Nel pieno dell’aumento dei contenziosi sul rischio radiologico e mentre cresce l’utilizzo di tecnologie ad alta intensità nelle sale operatorie, una recente ordinanza della Corte di Cassazione segna un punto di svolta destinato a incidere sulle scelte organizzative delle aziende sanitarie italiane.
Il principio affermato è chiaro: l’indennità di rischio radiologico e il congedo per recupero biologico spettano quando l’attività lavorativa viene svolta in modo reale e abituale in “zona controllata” durante l’effettiva erogazione di radiazioni ionizzanti. Non conta la sola qualifica formale attribuita dall’azienda né il parere di commissioni interne: contano i fatti.
Il caso esaminato riguarda infermieri strumentisti impiegati stabilmente in sale operatorie ad alta intensità tecnologica. L’azienda sanitaria aveva negato i benefici economici richiamando il parere negativo della Commissione aziendale per il rischio radiologico.
La Suprema Corte ha confermato quanto già stabilito in appello: il parere aziendale non ha valore costitutivo né può impedire al lavoratore di far valere i propri diritti in giudizio. Il criterio decisivo è l’esposizione effettiva e abituale in zona controllata durante l’uso di radiazioni ionizzanti.
Per il personale diverso da medici e tecnici di radiologia, il diritto ai benefici scatta quando l’attività non è occasionale e avviene in ambienti classificati come “zone controllate” secondo la normativa di radioprotezione. Restano esclusi i casi di esposizione sporadica o marginale.
La pronuncia non introduce automatismi, ma consolida un orientamento destinato ad avere effetti concreti sull’organizzazione delle strutture sanitarie: gestione delle turnazioni, tracciabilità delle presenze in sala operatoria, monitoraggio delle condizioni operative e raccolta dei dati dosimetrici diventano elementi centrali.
In un sistema dove ogni giorno operano migliaia di professionisti in ambienti con radiazioni ionizzanti, una mappatura incompleta delle zone controllate o una documentazione carente possono tradursi in richieste di indennità arretrate, congedi per recupero biologico e risarcimenti, con un aumento del contenzioso sempre più prevedibile alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale.
La Cassazione chiarisce anche un aspetto processuale rilevante: il lavoratore deve dimostrare l’esposizione qualificata al rischio, ma tale prova può essere fornita anche tramite consulenza tecnica d’ufficio. La CTU non è esplorativa quando serve a ricostruire dati oggettivi come numero di interventi, tempi di permanenza in sala operatoria, mansioni svolte e classificazione delle aree.
In altre parole, se i dati esistono – o possono essere ricostruiti – diventano decisivi.
Il messaggio che emerge è netto: la radioprotezione non può più essere considerata un mero adempimento formale. Le strutture sanitarie sono chiamate a una gestione sostanziale, documentata e verificabile del rischio radiologico.
La differenza, oggi, la fanno sistemi di monitoraggio affidabili, protocolli aggiornati, formazione continua e una chiara definizione di chi opera in zona controllata, per quanto tempo e in quali condizioni operative.
Per le aziende sanitarie si apre una fase nuova: nella gestione del rischio radiologico contano i dati, non le dichiarazioni. E quei dati, oltre a tutelare la salute dei lavoratori, rappresentano ormai un elemento strategico per la tenuta economica e giuridica delle strutture.


