Cassazione: anche le mance vanno tassate Per la Suprema Corte, le mance percepite dai clienti in ragione del rapporto lavorativo rientrano nel reddito da lavoro dipendente, per cui vanno tassate

4 Ottobre 2021 0 Di

(PressMoliLaz.) Roma, 04 Ott. 21   Le mance rientrano nella nozione di reddito da lavoro dipendente. Le mance, ossia i gesti di liberalità dei clienti, devono essere dichiarate, perché costituiscono una voce tassabile del reddito da lavoro dipendente. A confermarlo la formulazione letterale di due articoli del testo unico delle imposte dei redditi, che contengono una nozione onnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente. Queste le conclusioni dell’ordinanza n. 26510/2021 della Cassazione (v. affianco  allegato pdf).  allegato Cassazione n. 26510 del 2021

La vicenda processuale

La CTR della Sardegna accoglie l’appello sollevato da un contribuente nei confronti della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, che ne ha rigettato il ricorso avente ad aggetto un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate con il quale gli è stato chiesto il pagamento delle tasse relative al periodo d’imposta del 2005. Lo stesso avrebbe infatti percepito, ma non dichiarato, mance per un valore di 73.321,00 euro nella sua qualità di capo ricevimento di un albergo.

Per la Commissione Tributaria Regionale, a differenza di quella provinciale, le mance non sono tassabili perché non rientrano nella nozione di reddito da lavoro dipendente, così come definito dall’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nel testo vigente dal 2004 al 2008. Le stesse hanno infatti natura aleatoria, perché percepite dai clienti e non dal datore di lavoro.

Tutto quanto percepito in virtù del rapporto di lavoro va tassato

L’ Agenzia delle Entrate, soccombente in appello, ricorre in Cassazione, innanzi alla quale solleva un unico motivo di ricorso con il quale contesta la violazione e falsa applicazione dell’art 51 commi 1 e 2 del testo Unico delle imposte sui Redditi, da cui emerge che le somme percepite a qualsiasi titolo dal lavoratore dipendente contribuente in relazione al rapporto di lavoro subordinato rientrano nella nozione di reddito da lavoro tassabile. Le mance sono quindi tassabili perché rientrano della natura onnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente, che non è rappresentato solo da salario erogato dal datore di lavoro.

fonte studio Cataldi