Parcheggi strisce blu Isernia. Le Associazioni Fiadel,Caponnetto e Plc tornano alla carica per far annullare l’ istituzione e l’affidamento del servizio dei parcheggi a pagamento Coinvolgono ora il nuovo Sindaco Castrataro e l' Amministrazione comunale

13 Novembre 2021 0 Di

(PressMoliLaz.)  Isernia, 13 Nov. 21   Riceviamo e pubblichiamo integralmente, una lunghissima  e dettagliata nota di alcune  Associazioni  contro l’istituzione dei parcheggi  (strisce blu  di Isernia) in cui si  illustrano e si chiedono   alla nuova Amministrazione comunale, i motivi  (secondo loro piu’ che legittimi, ndr)  validi per lo sradicamento della delibera del Consiglio Comunale di Isernia n.14 del 29/03/2018  con insieme tutti gli atti successivi ad essa connessi;

Ricordiamo che da tempo la Fiadel, l’Associazione contro la mafia e illegalità “ Caponneto” e il Partito comunista dei lavoratori di Isernia, si battono per  questo risultato. Per  i lettori  che volessero  farsi un’idea e  ben comprendere le  motivazioni in essa contenute, si mettano pure comodi e  osservino  questa nota:

 Premesso che avevano – invano – già richiesto alla precedente amministrazione di vagliare l’istanza di riesame ed annullamento degli atti illegittimi afferenti la istituzione e l’affidamento della gestione delle soste a pagamento, senza ottenere alcun riscontro e un benché minimo confronto, in spregio anche alle elementari regole di trasparenza e dei principi democratici, reiterano l’istanza, peraltro aggiornata e perfezionata rispetto agli ulteriore sviluppi sopravvenuti a tutt’oggi. Ferme restando le precipue considerazioni circa il carattere della scelta socialmente vessatorio e dannoso per la collettività, aggravato peraltro dalla privatizzazione del servizio e da una gestione arbitraria del potere pubblico, già espresse in separata sede, di seguito si riportano in dettaglio le documentate ed argomentate deduzioni giuridiche che vorrete vagliare con attenzione, pur nelle difficoltà dovute alla loro complessità, circa i profili di illegittimità ed il conseguente procedimento amministrativo da intraprendere, inteso ad annullare gli atti de quibus nell’interesse pubblico comunale ed a tutela dell’erario, con la conseguente immediata disattivazione dei parchimetri.

PROCEDIMENTO DI ISTITUZIONE E AFFIDAMENTO PARCHEGGI A PAGAMENTO RIESAME ED ANNULLAMENTO DEL PROCEDIMENTO PER ILLEGITTIMITA’

ILLEGITTIMITA’ DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14/2018

La deliberazione del Consiglio Comunale di Isernia n.14 del 29/03/2018, avente ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo per l’affidamento della gestione della sosta cittadina a pagamento nonché tariffe per l’anno 2018”, risulta essere viziata sotto i seguenti profili di illegittimità A)- Vizio di eccesso e/o abuso di potere. Nella citata deliberazione consiliare n.14/2018 v’è difetto di istruttoria e carenza della motivazione, atteso che in esse non v’è traccia delle ragioni giuridiche e dell’iter logico che hanno condotto alla sottrazione – peraltro ictu oculi spropositata – di parcheggi liberi, rispetto all’interesse pubblico da perseguire e alla corretta disciplina del traffico; v’è solo un’istruttoria sommaria. Non si chiarisce la specifica ragione di pubblico interesse per cui nelle zone interessate sono stati imposti in spropositato aumento sino a 867 stalli a pagamento (che già prima erano ben 570 anch’essi privi di giustificazione sotto il profilo dell’interesse pubblico). Tanto meno si chiarisce la ragione di interesse pubblico nell’aumento esponenziale delle tariffe, atteso che per comune e nota giurisprudenza gli “stalli blu” non possono essere imposti per fare cassa, tanto meno in funzione del lucro in caso di affidamento a soggetto privato concessionario. Segnatamente non v’è traccia nella delibera di uno studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il numero dei parcheggi a pagamento sia stato commisurato al fabbisogno effettivo ed ai parametri urbanistici prescritti (v. appresso), ed in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate e tutelate come per legge da parte del Comune. 3 B)- Violazione e/o assenza di dimostrazione del rispetto dei parametri di legge stabiliti dalla normativa urbanistica. A riprova di quanto sopra v’è anche il vizio specifico per assenza della dimostrazione del rispetto dei parametri urbanistici relativi alla determinazione del numero e dell’ubicazione stalli a pagamento, o quanto meno per omessa dimostrazione del loro rispetto da parte del Comune che ha infatti l’onere della prova nel caso di specie, questione che infatti ha già visto soccombente il Comune di Isernia nei giudizi in sede civile come da Sentenze notificate al Comune, peraltro anche con condanna a rifondere le spese di lite in favore dei ricorrenti. Tali parametri di legge di cui comunque non è stato dimostrato il rispetto sono i seguenti: a)- dotazione minima di mq. 2,50 di aree di parcheggi pubblici gratuiti per abitante, ai sensi dell’art. 3 del D. M. 2 aprile 1968; b)- art.7 comma 8 CDS, cioè la riserva di un’ adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta A tali parametri va anche aggiunta la considerazione del mancato rilievo dei parcheggi gratuiti di almeno un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione come prescritto dall’art.2 della L. n.122/1999. Orbene, all’atto della previsione del numero e della ubicazione degli stalli, nella citata deliberazione n.14/2018 le suddette norme risultano totalmente ignorate e dunque disapplicate, il che rende ex se illecita ed arbitraria la stessa delibera, rafforzandone peraltro il vizio di eccesso e/o abuso di potere di cui al precedente punto.

ILLEGITTIMITA’ E/O INESISTENZA GIURIDICA DEL TITOLO DI CONCESSIONARIA IN CAPO ALLA SOCIETA’ AFFIDATARIA DEI PARCHIMETRI, PER ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO.

L’affidamento in concessione alla A.J. Mobilità SRL, e dunque il titolo con cui essa agisce, è palesemente illegittimo e/o nullo, non solo in conseguenza delle suddette illegittimità della delibera consiliare n.14/2018 che, per l’appunto, inficiano tutti gli atti consequenziali, ma anche per le ulteriori deduzioni di illiceità di seguito riportate. 4 A) – Violazione dell’art.32 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.) in combinato disposto con l’art.48 e l’art.107 del TUEL. Inesistenza del contratto accessivo alla concessione e dunque del titolo a gestire, da parte della concessionaria, i parcheggi a pagamento oggetto del verbale impugnato. E’ stata omessa l’adozione della delibera di Giunta Comunale a contrattare. Il procedimento di affidamento alla concessionaria attuato con la sola determina dirigenziale n.509 del 09/07/2018, doveva essere preceduto dalla delibera a contrattare ex art.32 citato, che nel caso del Comune rientra nella competenza residuale della Giunta ex art.48 e art.107 TUEL. In pratica ciò rende nulla/illegittima la determina n.509/2018, perché emessa senza il previo atto di indirizzo esecutivo della Giunta e dunque l’affidamento è conseguentemente illegittimo. Il dirigente infatti non può assumere atti di indirizzo propri dell’organo politico, ma può esclusivamente darvi esecuzione. B)- Illegittimità dell’affidamento alla società aggiudicataria per difformità sostanziali tra la delibera consiliare di indirizzo n.14/2018 e il capitolato speciale adottato con la determina dirigenziale n.509 del 09/07/2018. La procedura di affidamento, di aggiudicazione e di consegna del servizio, risulta adottata in violazione grave rispetto a quanto stabilito nella delibera consiliare n.14/2018, in particolare nei seguenti punti: – numero di stalli aumentati arbitrariamente ed illecitamente dagli 827 stabiliti dalla delibera consiliare ai 972 riportati in sede di gara; la rettifica transattiva intervenuta successivamente non sana l’illiceità predetta, che comportava l’annullamento dell’intero procedimento di gara (peraltro la stessa transazione si appalesa illegittima ex se -vedi punti successivi -); – introduzione arbitraria della tariffa minima di € 0,80 orari, mentre la delibera consiliare prevedeva tale tariffa frazionabile (fermo restando che comunque anche la stessa tariffa dall’anno 2019 in poi è pari a zero per quanto riportato nell’apposito paragrafo); – introduzione della clausola di aumento periodico delle tariffe non previsto dalla delibera consiliare n.14/2018 e sempre fermo restando che la stessa si limita all’anno 2018. 5 C)- Inesistenza del contratto di concessione nella forma pubblica amministrativa stabilita dal capitolato speciale. Violazione dell’art.32 comma 8 Codice contratti pubblici. Il capitolato speciale adottato con la determina n.509/2018, prevede la stipula del contratto con la società aggiudicataria in “forma pubblica amministrativa” che come è noto consiste nel contratto assistito dal rogito del segretario comunale. Ed invece tale contratto non è stato mai stipulato, nonostante trascorsi i 60 giorni dall’aggiudicazione ex art.32 citato codice dei CP (comunque illegittima), il che rende giuridicamente inesistente/nullo il rapporto di concessione, ed è peraltro causativo di ipotesi di danno erariale poiché funzionale oggettivamente a determinare un mancato introito di diritti di rogito ed imposta di registro, a solo vantaggio del concessionario del servizio (in merito il Prefetto Voglia valutare l’inoltro alla competente Procura Generale della Corte dei Conti degli atti ai fini della vaglio dell’ipotesi di danno erariale). D’altro lato lo stesso “affidamento in via di urgenza” in assenza del suddetto contratto, è stato adottato in violazione e/o falsa applicazione dell’art.32 comma 8 del citato codice dei contratti pubblici, il quale non annovera tra tali ipotesi di urgenza anche quella dell’affidamento del servizio delle soste a pagamento. D- Inesistenza del potere di esigere la tariffa di € 0,80 l’ora e tanto meno delle maggiorazioni per i pagamenti on line. Come si vedrà con miglior dettaglio nel paragrafo dedicato, nessuna tariffa può essere pretesa poiché per l’anno 2019 e successivi essa non è stata mai determinata dal Comune e dunque essa, come detto, è attualmente pari a zero! Ne deriva che anche la maggiorazione suddetta è illecita non solo perché manca la tariffa base da pagare, bensì perché lo stesso capitolato speciale non prevede tali maggiorazioni a carico dell’utente. Ne consegue altresì che gli introiti attualmente pretesi ed intascati dalla asserita affidataria del servizio sono privi di qualunque titolo di esigibilità e vanno perciò stesso inibiti con atto comunale.

VIZI NULLITÀ DELLA TRANSAZIONE STIPULATA IN DATA 25/06/2019 TRA IL COMUNE E LA SOCIETA’ AFFIDATARIA.

 Con tale transazione si asserisce di aver tutelato l’interesse dell’ente laddove si sarebbe ottenuta una rinuncia alla richiesta risarcitoria per asseriti danni da parte della società, attesa la inattuabilità dell’affidamento di 972 stalli (di cui alla ILLEGITTIMA determina dirigenziale n.509/2018) poiché difforme rispetto alla delibera consiliare n.14/2018, che invece ne prevedeva n.827. “In cambio” il comune ha concesso l’aumento del 5% degli stalli portandoli a 867. Vediamo perché tale transazione è viziata nella legittimità, anche per eccesso /abuso di potere. a)- I predetti vizi di nullità della delibera n.14/2018 e degli atti successivi dell’affidamento, comportano ex se anche la nullità dell’atto transattivo de quo – peraltro atipico – che, appunto, si basa sulla citata delibera illegittima. L’atto di affidamento in quanto illegittimo poiché difforme rispetto alla delibera consiliare (oltre che per le altre violazioni di cui sopra) andava, dunque, obbligatoriamente annullato in autotutela come previsto dall’art.32 del codice dei contratti pubblici e giammai poteva essere sostituito dall’atipica e illecita “transazione” predetta. b)- Anche il motivo e la causa del contratto di transazione sono viziati da eccesso/abuso di potere, poiché si basano su un’ipotetica richiesta risarcitoria rispetto ad asseriti danni che la società non avrebbe mai potuto validamente avanzare, attesa la evidente corresponsabilità della stessa concessionaria, la quale ben sapeva o comunque ben poteva sapere usando l’ordinaria diligenza, dei suddetti vizi di illegittimità di cui alla delibera n.14/2018 e tanto delle difformità palesi suddette, tra la illegittima delibera consiliare e l’illegittimo l’atto di aggiudicazione – difformità peraltro tutte a suo vantaggio- . In tal caso, insomma, come confermato dalla comune giurisprudenza – e da ultimo si cita per tutte la Sentenza del Consiglio di Stato N. 05498/2019REG.PROV.COLL.N. 04563/2018 REG.RIC., – nessun danno verso il Comune può vantare la società a cui viene revocata la concessione illegittimamente affidata, ed anzi sussiste la sua corresponsabilità, quando essa sapeva o ben poteva sapere dei vizi, tanto più quando da tali vizi ne trae vantaggio. c)- Vieppiù: ponendo per assurdo che la concessionaria potesse vantare un risarcimento, si sarebbe trattato quanto meno di colpa grave e dunque di danno erariale a carico personale degli amministratori che avevano votato a favore della delibera n.14/2018 e di chi ne aveva avallato gli atti conseguenti, per cui tale “transazione” pone oggettivamente al riparo solo la ipotetica responsabilità personale dei predetti esponenti comunali, ancorché mal trincerata come “atto di tutela del Comune”. 7 d) La transazione è illegittima per eccesso di potere anche laddove il Comune concede in favore dell’affidataria l’aumento degli stalli da n.827 deliberati dal Consiglio a n.867, dunque arbitrariamente ed illecitamente, in violazione di quanto disposto con la stessa delibera consiliare citata n.14/2018; ed infatti, la delibera consiliare n.14/2018 non prevede tra i presupposti dell’aumento del 5% degli stalli la ipotesi di “scambio” risultante da detta transazione con la rinuncia di presunte azioni per danni da parte della società, bensì solo l’interesse pubblico al miglioramento del traffico, se dimostrato. Ed anche in tale caso esso non risulta dimostrato. e)- la transazione è illegittima – con connessa ipotesi di danno erariale – laddove viola i punti 9 e 10 del dispositivo della delibera consiliare 14/2018, in base ai quali la revisione 5% è comunque connessa all’aumento del canone che la società deve al Comune: ma di tale aumento non v’è traccia !

 INESIGIBILITA’ DELLA TARIFFA/CORRISPETTIVO IMPOSTO AGLI UTENTI DEI PARCHEGGI

Come anticipato, la pretesa è indebita anche perché risulta violato l’art. 7 comma 1 e lett. F e c. 14 del CDS, atteso che il Comune di Isernia, non ha mai fissato la tariffa da pagare né per anno 2019, né per gli anni successivi come di seguito dettagliato. 1. La tariffa, cioè il corrispettivo privatistico da pagare per sostare nelle aree blu, deve essere fissato dal Sindaco con Ordinanza, previa Delibera di Giunta Comunale, così come prescritto dallo stesso art. 7 comma 1 lett f): “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane]”; 2. Il Sindaco, nel dispositivo dell’Ordinanza n. 149 del 17.07.2019, ha sì elencato le aree dove realizzare i “parcheggi blu”, ma non ha mai fissato alcuna tariffa o corrispettivo da pagare, per cui, allo stato, nessuna tariffa può essere esatta o pretesa dal Comune di Isernia per parcheggiare sulle aree de quibus; 8 3. Nè tale mancata indicazione nel dispositivo dell’ordinanza sindacale potrebbe essere mai superata con il semplice e fumoso richiamo dei presupposti deliberati comunali (Giunta, Consiglio, determine dirigenziali), poiché se la decisione/volontà della P.A. non è riportata nel dispositivo dell’atto essa non ha alcuna esistenza giuridica; in altri termini, anche se nella premessa si richiamino alcuni atti propedeutici dove sarebbe stata determinata tale tariffa, se essa non si traduce in dispositivo rimane allo stato, appunto, di mera premessa mai tradotta in effettiva volontà della P.A.

Vieppiù. La citata Ordinanza n. 149 del 17.07.2019 nella premessa richiamano degli atti che in ogni caso no stabiliscono tale tariffa: la Deliberazione n. 14 del 23.03.2018 del Consiglio Comunale, nella quale non risulta fissato alcun corrispettivo per l’anno 2019 e successivi !; idem per la Delibera di G. C. n. 133 del 04.07.2019; 5. Ed invero ciò spiega perché nel dispositivo dell’ordinanza de qua il Sindaco si è potuto limitare a stabilire l’ubicazione degli stalli blu, non anche la tariffa,: il Consiglio Comunale di Isernia, con la citata Deliberazione n. 14 del 29.03.2018 e dunque la Giunta Comunale, non è stata fissata alcuna tariffa da pagare per gli anni dal 2019 in poi, né per gli anni successivi, limitandosi per esplicita volontà al solo anno 2018. In quel deliberato, insomma, il Consiglio Comunale, per suoi motivi politici in questa sede irrilevanti, ha voluto indicare, il corrispettivo di Euro 0,80/h, per il solo anno 2018. Tanto più che nello stesso oggetto del deliberato si evince l’odg: ”Approvazione linee di indirizzo per l’affidamento della gestione della sosta cittadina a pagamento nonché tariffe per l’anno 2018”. Non solo. A Pag. n. 5 del deliberato il Consiglio Comunale ha deliberato “DI APPROVARE la tariffa oraria, per l’anno 2018, in Euro 0,80 (ottantacentesimi, incluso IVA, per stalli coperti e scoperti ……”, ma nulla dice per l’anno 2019 e per i successivi; idem per la Delibera di G. C. n. 133/2019; 6. In altri termini il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale hanno deliberato di limitare temporalmente l’efficacia e gli effetti giuridici della disposizione tariffaria al solo anno 2018; ne deriva che per il periodo che decorre dal 1 gennaio dell’anno 2019 nessuna tariffa è stata determinata quale corrispettivo del parcheggio a pagamento e dunque nulla è esigibile da chi parcheggia nei c.d. stalli blu; né esiste nel caso di specie una disposizione di legge che ne stabilisce la proroga ope legis, cosa che accade solo per le tariffe e le aliquote tributarie (comma 169 art.1 L.296/2006), non anche per le tariffe privatistiche di natura non tributaria come sono i corrispettivi dei parchimetri, assimilati dalla giurisprudenza al corrispettivo di un contratto atipico di locazione e soggette ad IVA. Una tariffa dunque che ha natura di corrispettivo contrattuale privatistico disciplinato da normativa speciale (art.7 comma 1 lettera f CDS) che, appunto, non prevede alcuna proroga 9 in caso di limitazione temporale della tariffa. Inoltre nel caso di specie si è di fronte ad un corrispettivo contrattualizzato ad ulteriore riprova che si tratta di una tariffa non tributaria. 7. E che il citato comma 169, individui come prorogabili solo le “tariffe ed aliquote” entrambi di natura tributaria, è evidente anche perché la qualificazione di “tributarie” è preceduta da una “e” cioè da una congiunzione; mentre è stata proposta una grossolana confusione laddove si è ritenuto, in modo del tutto singolare, che il termine “tariffa” di ex se indichi corrispettivi privatistici, e attraverso tale errore gravissimo di lettura della norma, si è cercato di porre rimedio maldestramente al pasticcio legale in cui si è cacciata l’amministrazione comunale, arrampicandosi sugli specchi per far rientrare un corrispettivo privatistico nella proroga ope legis di cui al citato comma 169, che invece riguarda solo le tarife tributarie (TARI, IMU, TASI ecc.). 8. In ogni caso, ammesso per assurdo che il Consiglio Comunale avesse fissato le tariffe e/o il corrispettivo da pagare anche per l’anno 2019 e successivi, la pretesa del pagamento dei parcheggi da parte della AJ Mobilità e/o del Comune allo stato rimane inesigibile, perchè, come già detto, in base all’art. 7 comma 1 f del CDS, in assenza dell’atto di esecuzione della delibera consiliare e di giunta, che la norma su richiamata riserva al Sindaco con apposita Ordinanza, la determinazione della tariffa rimane nello stato di mero indirizzo non eseguito, e privo di ogni effetto ed efficacia giuridica, cioè non eseguibile in assenza dell’Ordinanza sindacale.

TUTTO CIO’ PREMESSO CONSIDERATI gli innumerevoli e gravissimi vizi di illegittimità sopra dimostrati che inficiano e rendono giuridicamente annullabile e/o nullo il procedimento amministrativo de quo sia nella fase di istituzione delle soste a pagamento sia di aggiudicazione del servizio; Visto l’Articolo 21-octies della L.241/90 comma 1 (Annullabilità del provvedimento) per gli effetti del quale è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, come è nel caso della citata deliberazione consiliare n.14/2018 per quanto sopra dettagliato e, di conseguenza, di gli atti successivi connessi e consequenziali sia di indirizzo sia gestionali; 10 PRESO ATTO che in ogni caso la stipula del contratto di affidamento non è avvenuta, né poteva legittimamente avvenire a causa delle suddette illegittimità, il che peraltro costituisce ulteriore profilo di illegalità amministrativa rispetto a tutta l’attività svolta dalla società destinataria della illegittima aggiudicazione del servizio, a sua volta ben consapevole di svolgerla perciò stesso sine titulo;

PRESO ATTO di conseguenza che, in ordine alla procedura di evidenza pubblica di affidamento in concessione del servizio in oggetto, si versa ancora nella fase che precede la stipula del contratto e che, prima della stipula del contratto, pur sorgendo in capo alla P.A. l’obbligo di conclusione del contratto medesimo, è pacifico il riconoscimento della possibilità per la stessa P.A., di annullare l’aggiudicazione ritenuta illegittima, in base a quanto previsto dall’art. 32, co. 8, D. Lgs. 50/16;

CONSIDERATO che peraltro, qualora dovesse per assurdo considerarsi in essere un contratto di affidamento in base al deliberato consiliare di indirizzo ed al bando di aggiudicazione e/o altro atto inidoneo o illegittimo di cui sopra, si dovrebbero eccepire inadempimenti gravi da parte della società aggiudicataria, quali, solo a mo’ di esempio, la imposizione dei ticket e delle sanzioni ai disabili sebbene esentati da specifica disposizione comunale, nonché il mancato versamento dei canoni annuali, il mancato rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, la mancata realizzazione dei lavori riferiti al parcheggio dell’auditorium, nel contesto di una situazione chiaramente foriera anche di responsabilità erariali; CONSIDERATO che, la illegittimità della suddetta procedura di aggiudicazione inibisce ex se la possibilità giuridica di addivenire alla stipula del contratto di affidamento in concessione, consistendo essa in una vera e propria procedura amministrativa necessaria per garantire l’interesse pubblico all’imparzialità ex art.97 della Costituzione;

PRESO ATTO altresì che, ad ulteriore conforto di quanto sopra, la stessa autorità giudiziaria ha disapplicato gli atti istitutivi dei parcheggi a pagamento del Comune di Isernia, in particolare per le motivazioni e i vizi di illegittimità di cui al paragrafo 1, come da Sentenze del Giudice di Pace di Isernia, citandosi per tutte la n.141/2021 e n. 317/2020 debitamente notificate al Comune soccombente; PRESO ATTO che peraltro la sistematica soccombenza del Comune nei giudizi attivati contro gli illegittimi verbali di sanzione conseguente alla disapplicazione degli atti suddetti, chiamato spesso anche a rifondere le spese di lite, crea un ulteriore danno all’interesse sia pubblico sia dei singoli utenti dei parcheggi; 11 VISTO l’art.32 comma 8 del Codice dei contratti pubblici in virtù del quale sussiste il potere di annullamento in autotutela del procedimento di aggiudicazione, attese le illegittimità sopra richiamate unitamente alla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico specifico che si evince da quanto sopra, concreto ed attuale, svincolato peraltro dal termine temporale di cui all’art. 21-nonies poiché non è ancora intervenuta la stipula del contratto;

CONSIDERATO peraltro il c.d. divieto di rinegoziazione del contratto, facente capo alla Pubblica Amministrazione, secondo cui una modifica ex post del contenuto dell’eventuale contratto da stipulare determini non soltanto un’alterazione del sinallagma contrattuale, ma generi altresì uno svilimento della fase ad evidenza pubblica che precede il contratto stesso e che, se si ammettesse infatti un illimitato potere di modifica successivo rispetto alla citata delibera di consiliare nonché al bando stesso ( “transazione” illegittima del 25/6/2019), la fase pubblicistica sarebbe di fatto svuotata nel suo contenuto, con un significativo danno rispetto alla trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione; RILEVATO che il Consiglio di Stato, proseguendo nel solco dell’orientamento inaugurato in vigenza dell’abrogato D. Lgs. 163/06, ha sottolineato che “nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, (…) prima del perfezionamento del documento contrattuale (…) l’aggiudicazione è pacificamente revocabile” (Cons. St., sent. n. 5026/16);

CONSIDERATO che, persino nel caso di stipula del contratto, la pronuncia del Consiglio di Stato n.1320/17, ha statuito sulla quaestio iuris relativa alla sorte del contratto nel caso di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva, prendendo le mosse dalle argomentazioni sviluppate in materia nella sentenza dell’Adunanza plenaria n. 14 del 20 giugno 2016, lasciando impregiudicata la possibilità di annullare d’ufficio l’aggiudicazione definitiva (ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990) anche dopo aver stipulato il contratto (che in ogni caso nel caso di specie non esiste); CONSIDERATO CHE società aggiudicataria del bando illegittimo non ha titolo per avanzare alcuna pretesa risarcitoria, attesa la evidente sua corresponsabilità, laddove essa ben era edotta o comunque ben poteva sapere usando l’ordinaria diligenza in virtù della sua specifica professionalità, dei suddetti vizi di illegittimità dell’aggiudicazione e degli atti presupposti – difformità peraltro tutte a suo vantaggio;

 OSSERVATO CHE: – come confermato dalla comune giurisprudenza – da ultimo si cita per tutte la Sentenza del Consiglio di Stato N. 05498/2019REG.PROV.COLL.N. 04563/2018 REG.RIC., – nessun danno verso il Comune può vantare la società a cui viene annullata la concessione illegittimamente affidata, ed anzi sussiste la sua corresponsabilità, laddove essa sapeva o ben poteva sapere dei vizi, e tanto più quando da tali vizi di illegittimità ne trae vantaggio; – in ogni caso rimangono salvaguardati gli interessi del Comune laddove, in caso di responsabilità risarcitorie verso terzi esse non potrebbero che ascriversi a carico delle singole persone che nelle varie qualità hanno adottato gli atti illegittimi, ovviamente previo accertamento della sussistenza del dolo o della colpa grave da parte delle autorità giudiziarie competenti, idonea a rompere il rapporto di immedesimazione organica degli stessi con il Comune di Isernia; – d’altro lato la necessità di porre rimedio a tale situazione foriera di danni erariali è perciò stesso evidente al fine di impedirne la persistenza nell’interesse superiore del Comune di Isernia e dell’erario stesso; CONSIDERATA anche la recente sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, Bologna – Sez.II, n.181/19 che, statuendo sull’ambito temporale di applicazione del potere di autotutela della stazione appaltante rispetto al provvedimento di aggiudicazione di una gara, ha disposto che << in linea generale, il ragionevole termine di annullamento e in specie quello di diciotto mesi inserito all’art. 21 – nonies della L. n. 241/1990 dalla L. n. 124/2015 è contemplato dalla norma solo relativamente ai “provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” e vige “per l’annullamento d’ufficio di atti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici” (cfr., Cons. di Stato, Sez. VI, 27.1.2017 n. 341) >> concludendo all’uopo che “la stazione appaltante in ogni momento può procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, del provvedimento di aggiudicazione definitiva per un vizio originario dell’atto, ed è legittimo l’intervento in autotutela della stazione appaltante, anche se il fatto che lo abbia giustificato sia imputabile alla stessa, non essendo a questa inibito l’utilizzo di tali poteri, che le sono riconosciuti dall’ordinamento non solo ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 bensì, più in generale, alla luce dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento”. RILEVATO che quindi l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria è volto ad ammettere l’esercizio del potere di annullamento anche a distanza di tempo, se questo soddisfi la tutela del preminente interesse pubblico così spiegandosi anche la specificazione portata dalla novella legislativa che, modificando il citato art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, fissa il termine dei 18 mesi per l’esercizio del potere di annullamento di cui alla citata norma, solo relativamente ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici e dunque non nel caso in specie; 13

RIVOLGONO ISTANZA Affinché l’amministrazione comunale in indirizzo proceda con urgenza: 1)- All’annullamento di tutti gli atti comunali illegittimi su richiamati e di seguito elencati, segnatamente dell’intero procedimento di istituzione e affidamento del servizio dei parcheggi a pagamento segnatamente la delibera del Consiglio Comunale di Isernia n.14 del 29/03/2018 e tutti gli atti successivi ad essa connessi; 2)- A disporre l’immediata disattivazione dei parchimetri ed intimare alla società aggiudicataria del servizio di cessare immediatamente e senza indugio l’attività connessa di riscossione e di accertamento sanzionatorio a fronte del ticket preteso sine titulo atteso quanto sopra ed in particolare l’assenza stessa del contratto di affidamento quale atto accessivo alla concessione anch’essa illegittima per quanto sopra. Si rimane in attesa di riscontro.

 L’ASSOCIAZIONE F.I.A.D.E.L. di Isernia,

         Feliciantonio Di Schiavi,

L’ASSOCIAZIONE CONTRO ILLEGALITA’ E MAFIE “A. CAPONNETTO” – ABRUZZO MOLISE,

          Romano De Luca;

IL PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI – MOLISE

          Tiziano Di Clemente