Sugar tax: cos’è e chi deve pagarla La sugar tax è una tassa sulle bevande edulcorate introdotta dalla legge di bilancio 2020 e attuata con DM 12.05.2021, la legge di bilancio 2023 ne ha rinviato l'entrata in vigore al 2024
9 Gennaio 2023(PressMoliLaz) 09 gen 23 La sugar tax è un’imposta che è stata introdotta nel nostro ordinamento dal comma 661, art. 1 della legge di bilancio 2020 n. 160/2019, che colpisce il consumo delle bevande edulcorate e con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.
Con l’applicazione della Sugar tax si vuole tutelare la salute dei cittadini mediante la riduzione del consumo di bevande che contengono sostanze edulcoranti aggiunte.
Disciplina della sugar tax
La legge di bilancio 20200, che ha istituito la sugar tax ne ha delineato le caratteristiche principali nei commi 661 – 676.
Disposizioni che sono state attuate nel dettaglio dal recente decreto del 12 maggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 125 del 27 maggio 2021 (sotto allegato), dedicato appunto alla “Imposta di consumo delle bevande edulcorate.”
Testo di legge che si occupa di disciplinare nel dettaglio tutti gli aspetti della sugar tax.
Definizione di bevande edulcorate
L’art. 1 del decreto attuativo contiene varie definizioni, utili a comprendere il testo di legge, tra le quali occorre segnalare quella che descrive le bevande edulcorate soggette all’imposta.
Per la legge le bevande edulcorate sono “le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi, classificabili nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta degli edulcoranti di cui alla lettera d) ed aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.”
Bevande escluse dall’imposta
Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta le bevande o preparati che, anche se destinati al consumo alimentare umano, sono elaborati per specifiche esigenze nutrizionali di soggetti che, a causa di particolari condizioni cliniche, necessitano di bevande o preparati per integrare la loro alimentazione, stante la difficoltà a metabolizzare certi alimenti.
Soggetti obbligati al pagamento della sugar tax
L’elenco dei soggetti tenuti al pagamento dell’imposta è contenuto nell’art. 2 del decreto ministeriale:
il fabbricante, registrato ai sensi del successivo art. 3, in relazione alle bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali che esercitano il commercio e ne effettuano la rivendita;
il cedente, sempre registrato ai sensi del successivo art. 3 relativamente alle bevande edulcorate ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede anche a cederli ai consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali che esercitano il commercio e ne effettuano la rivendita;
l’acquirente, registrato ai sensi dell’art. 4 dello stesso decreto, per le bevande edulcorate che provengono da altri Paesi UE, che riceve nel magazzino;
l’importatore definitivo per le bevande edulcorate importate da Paesi che non fanno parte dell’UE.
Esenzione dall’imposta
Il decreto del 12 maggio 2021 all’art. 9 elenca anche i casi di non applicazione e di esenzione dal pagamento del tributo. In base a questo articolo la sugar tax non è dovuta:
sulle bevande edulcorate che vengono cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi UE o che vengono esportare direttamente dallo stesso;
sulle bevande edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto che risiede o non risiede nel territorio nazionale, in possesso di codice identificativo e da quest’ultimo cedute direttamente per il consumo in altri Paesi UE o esportate dallo stesso.
Sono invece esenti dal pagamento della sugat tax:
le bevande contenenti un quantitativo di edulcoranti che corrisponde a una quantità equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi per litro, per le bevande finite;
e inferiore a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi.
Registrazione esercenti, cedenti e acquirenti
Gli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale prevedono poi obblighi particolari di registrazione e di denuncia all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente territorialmente:
per i soggetti che vogliono realizzare bevande edulcorate partendo da materie prime o da prodotti semilavorati;
per coloro che intendono realizzare bevande edulcorate a partire da prodotti pronti per il condizionamento;
per i soggetti residenti o non residenti nel territorio nazionale, che vogliono cedere bevande edulcorate, ottenute per proprio conto in un impianto di produzione a consumatori all’interno del territorio dello Stato o a ditte nazionali che esercitano il commercio e ne effettuano la rivendita;
per i soggetti che risiedono nel territorio nazionale e che vogliono acquistare, nell’esercizio di un’attività economica, bevande edulcorate che provengono da altri Paesi UE prima di procedere all’acquisto.
Adempimenti fabbricante e acquirente
Il fabbricante e l’acquirente di bevande edulcorate sono tenuti, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto ministeriale del 12 maggio 2021, a redigere particolari prospetti riepilogativi che devono indicare i quantitativi delle bevande edulcorate ottenute dall’impianto o acquistate. Documenti che devono essere tenuti esclusivamente in formato elettronico e stampati mensilmente se richiesto dall’ADM o dalla Guardia di Finanza su moduli approvati specificamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Accertamento, rimborso, controlli, violazioni
L’accertamento e la successiva liquidazione della suga tax sono effettuati in base a dichiarazioni redatte per ciascun mese solare, che devono contenere i dati necessari a quantificare del tributo dovuto e gli estremi identificativi del versamento effettuato.
Il rimborso dell’imposta viene riconosciuto ai soggetti obbligati in caso d’indebito pagamento, previa istanza telematica all’ADM con indicazione del codice identificativo del soggetto passivo, dell’importo, del motivo dell’indebito versamento e della modalità di rimborso prescelta, che può essere in denaro o con il riconoscimento di un credito su quanto dovuto a titolo d’imposta.
L’ADM e la Guardia di Finanza possono accedere agli impianti di produzione e ai magazzini per acquisire tutte le informazioni necessarie a verificare il corretto assolvimento del tributo, compreso il controllo delle giacenze e il prelievo di campioni.
Accertate le violazioni anche delle norme del decreto del 12 maggio l’ADM e la Guardia di Finanza redigono processo verbale che, se necessario, è notificato a mezzo pec al soggetto obbligato. Nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla consegna del verbale il destinatario può comunicare all’ADM osservazioni e richieste.
In caso di omesso versamento totale o parziale della sugar tax l’ADM a mezzo pec notifica al soggetto obbligato un avviso di pagamento che prevede il versamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della notifica dello stesso avviso di pagamento, che l’ADM deve notificare entro 5 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento. A mezzo pec, contestualmente all’avviso, vengono comunicate anche le sanzioni collegate al tributo. In caso di mancato pagamento si procede alla riscossione coattiva dell’imposta per somme superiori ai 30 euro.
Entrata in vigore nel 2024
Ennesimo rinvio dell’entrata in vigore della sugar tax ad opera della legge di bilancio 2023, che lo posticipa al 1° gennaio 2024.
La tassa sarebbe dovuta entrare in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del DM sopra citato del 12 maggio 2021, ma dopo diversi rinvii, compreso quello che ne aveva previsto la vigenza dal 1° gennaio 2023, è stata ulteriormente rimandata.