Carenza di personale medico. Nuovo esposto del personale medico nei confronti dell’ASREM

5 Agosto 2023 0 Di

 

 

di Redazione

(PressMoliLaz) Termoli (CB), 05 ago 23 Alcuni dirigenti medici della U.O.S.V.D. di Cardiologia ed Utic del P.O. di Termoli hanno presentato un esposto-diffida nei confronti dell’ASREM e delle autorità competenti per il mancato rispetto disciplina sull’orario di lavoro e sui riposi compensativi.

In particolare gli stessi lamentano che

  • Nella U.O.S.V.D. di Cardiologia ed Utic del O. di Termoli vi è una condizione di gravissima carenza di Dirigenti Medici. L’organico è ridotto a soli 2 Dirigenti Medici, in conseguenza dell’imminente cessazione dal servizio di altri due dirigenti medici con fruizione delle ferie arretrate.

  • I Dirigenti Medici attualmente in servizio svolgono il lavoro con orari di servizio che vanno ben oltre l’orario contrattuale con violazione del diritto ai riposi ed alle ferie.

  • Un tale stato di cose si riflette inevitabilmente sulle prestazioni all’utenza.

Si chiede quindi che vangano rispettate le disposizioni contrattuali sull’orario di lavoro ed in particolare:

REPERIBILITA’ E RIPOSO COMPENSATIVO

– nel particolare caso della reperibilità cadente di domenica o comunque nel giorno di riposo di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il CCNL stabilisce che il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo. E’ la stessa norma contrattuale art. 29 CCNL Dirigenza Medica a chiarire al comma 2): “Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”.

RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, ogni sette giorni, di regola coincidenti con la domenica. Il periodo di riposo settimanale deve essere cumulato con il riposo giornaliero, per un totale di 35 ore consecutive nelle ipotesi in cui il periodo di riposo sia individuato in 11 ore.

La circolare 8/2005 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali all’articolo 14, nel disciplinare i riposi settimanali, oltre a stabilire che: il lavoratore ha diritto a un riposo di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni di regola coincidenti con la domenica e che il periodo di riposo settimanale deve essere cumulato con il periodo di riposo giornaliero, per un totale di 35 ore consecutive, nell’ipotesi in quel periodo di riposo si è individuato in 11 ore.

RIPOSO GIORNALIERO

Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutive ogni 24 ore, calcolate dall’ora di inizio della prestazione lavorativa. Rimane ferma la durata del normale orario settimanale fissato in 40 ore o nel minor valore individuato dalla contrattazione.

Il periodo di riposo di undici ore è un periodo minimo, salvi i casi di deroghe previste, quindi l’eventuale accordo che diminuisca tale periodo è nullo e sostituito di diritto dalla disposizione normativa.

DURATA MASSIMA ORARIO DI LAVORO

L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 stabilisce che “la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”. In base ai successivi commi 3 e 4, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi e i contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare tale limite fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.

PAUSE

Il lavoratore ha diritto ad un intervallo di pausa dall’esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le sei ore nell’ambito dell’orario di lavoro.

Le funzioni per le quali è previsto il diritto alla pausa sono individuate nell’esigenza di consentire il recupero delle energie, nell’eventuale consumazione del pasto e nell’attenuazione del lavoro ripetitivo e monotono.

La durata e le modalità della pausa sono stabilite dalla contrattazione collettiva.

In mancanza di contrattazione collettiva che preveda una pausa per una finalità qualsiasi, anche ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto, il lavoratore ha diritto ad un intervallo non inferiore a 10 minuti.

FERIE ANNUALI

La disciplina in materia di ferie è, innanzitutto, regolata dall’art. 36, comma 3, della Costituzione, che tutela il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuali retribuite cui non può rinunciare.

Oltre a quanto sopra indicato la Convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata con legge 10 aprile  981, n. 157) prevede un periodo di ferie minimo di tre settimane di cui due da godere ininterrottamente.

In questo quadro normativo si è inserito il decreto legislativo 66 del 2003 che ha disposto che “il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”.

Quindi, nel caso di fruizione di un periodo feriale consecutivo di quattro settimane, tale periodo equivale a 28 giorni di calendario.