A breve verranno cancellate numerose figure professionali in materia penale.

4 Febbraio 2024 0 Di

 

 

(PressMoliLaz) 04 Feb 24 A cagione di gravi lacune ed errori applicativi delle norme vigenti, dal 4 marzo saranno cancellati dall’albo dei periti dei vari tribunali numerose figure professionali indispensabili per le indagini in materia penale.
Come è noto, il 5 dicembre 2023 sono state pubblicate le specifiche tecniche relative alla tenuta con modalità informatica degli albi dei CTU e dei Periti sul sito internet del Ministero della Giustizia, ex D.M. del 4 agosto 2023, n. 109, regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis, rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2.
L’art. 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 – introdotto dal successivo art. 14, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 – prevede poi che le domande di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio, e all’Albo dei periti presso il tribunale siano fatte in modalità telematiche e che gli Albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche;

Per l’attuazione delle disposizioni il Ministero ha, quindi, realizzato il “Portale Albo CTU, Periti ed elenco nazionale”, attraverso cui dovrebbe essere possibile inoltrare le domande di iscrizione a ciascun albo circondariale da parte dei professionisti e su cui effettuare tutte le interrogazioni utili per ottenere i dati relativi ai consulenti tecnici iscritti nei singoli albi circondariali.
I CTU e i Periti già iscritti negli attuali Albi Civili e Penali tenuti in modalità cartacea sono tenuti a ripresentare, dal 4 gennaio 2024 al 4 marzo 2024, la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale. Coloro che intendono iscriversi per la prima volta, dovranno presentare le domande di iscrizione all’Albo CTU, all’Albo dei Periti e all’Elenco Nazionale esclusivamente tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

Invero, ad oggi, sul portale “Gestione Albi, Elenchi CTU e altri Ausiliari” non sono presenti nell’elenco delle categorie e specializzazioni relative all’Albo dei Periti ex art. 67 Disp. Att. C.P.P. molte categorie di Esperti che rientrano nelle Professioni non ordinistiche (L. 4/2013) e che quotidianamente svolgono attività tecnico-scientifica di ausilio e su richiesta dell’Autorità Giudiziaria.
Più precisamente non è possibile presentare né confermare la domanda di iscrizione all’Albo dei Periti e all’Elenco Nazionale nelle seguenti categorie e/o specializzazioni:
CRIMINALISTI:
Esperti In Analisi Delle Tracce Ematiche
Esperti In Analisi Della Scena Del Crimine
Esperti In Analisi Di Traffico Dati Telefonici E Telematici
Esperti In Analisi Foniche
Esperti In Antropometria E Tratti Somatici
Esperti In Dattiloscopia
Esperti In Digital Forensics
Esperti In Geoarcheologia
Esperti In Grafologia Forense
Esperti In Trascrizioni
CRIMINOLOGI
ARCHEOLOGI
ANTROPOLOGI
ESPERTI IN ANALISI DELLE TRACCE EMATICHE
INVESTIGAZIONI FORENSI
ISTRUTTORI DI TIRO
ESPERTI IN LINGUISTICA FORENSE
SOCIOLOGI

Alcune delle categorie appena menzionate sono attualmente presenti nell’Albo dei Periti (albo cartaceo).
Altre sono presenti, invero, solo in alcuni Tribunali, che avendo intuito la necessità di talune specializzazioni, hanno apportato delle integrazioni.
Altre mancano da sempre, lasciando alla cancelleria del Giudice o del sostituto Procuratore la capacità di reperire un consulente esperto nella specifica matteria con i limiti che questo comporta nella valutazione dell’esperienza e della professionalità.
Piuttosto che regolamentare a livello nazionale le categorie dei Periti, ampliando il range delle categorie e delle specializzazioni, hanno quindi ripreso le categorie dell’Albo Civile, che male risponde alle esigenze delle indagini tecnico-scientifica disposte in ambito penale dall’Autorità Giudiziaria.
Nonostante molte delle categorie sopra menzionate rientrino nelle NORME UNI: Criminologi – UNI 11783:2020, Criminalisti – UNI 11822:2021, Archeologi – UNI/ PDR 16:2016, Educatori Del Gesto Grafico – UNI 11760:2019, SOCIOLOGI – UNI 11695:201

L’attuale impossibilità di rinnovare/confermare l’iscrizione all’Albo dei Periti e all’Elenco Nazionale Unico di tutti quei professionisti che ad oggi svolgono regolarmente la propria attività su incarico dell’A.G. ( Tribunale, Corte di Assise, Corte di Appello, Procura) cagiona grave nocumento, non foss’altro perché dal 4 marzo 2024 questi professionisti verrebbero cancellati dagli Albi in cui attualmente risultano presenti.
E’ noto, altresì, che in riferimento alle categorie menzionate è stata elaborata ed approvata in data 12.07.2021 la NORMA UNI 11822:2021 – Criminalisti (nelle varie declinazioni prima elencate) che si inserisce nell’ambito di riferimento della L. 4/2013, talché molti di questi professionisti risultano già certificati sotto egida di ACCREDIA, attraverso gli Enti di Certificazione.

LA GIUSTIZIA ARRICCHITA DA POSSIBILI PERICOLOSI PROFESSIONISTI
Altra criticità dell’attuazione del D.M. del 4 agosto 2023, n. 109, è infatti determinata dalla individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché dalla formazione e dall’aggiornamento di CTU e Periti.
Così un soggetto potrà iscriversi senza documentare un minimo o adeguato percorso formativo, basterà:
– presentare l’iscrizione ad una associazione di categoria (che spesso ammette i soci in considerazione della esperienza lavorativa anche in assenza di qualsiasi corso di formazione nella materia specifica)
(Art 4 Lettera A e Punto 2)
– documentare la speciale competenza tecnica, che sussiste quando l’attività professionale é stata esercitata per almeno 5 anni in modo continuativo, indipendentemente dalla reale formazione nella materia di iscrizione.
Infatti, il punto 2 del Art.1 del D.M. del 4 agosto 2023, n. 109riferisce uno specifico il Titolo di studio conseguito, che potrebbe essere un Diploma o una Laurea, che non può essere identificato con uno Corso di Formazione nella materia per cui si chiede l’iscrizione all’Albo.

Altra criticità riguarda l’aggiornamento continuo di CTU e Perti, atteso che come indicato dal D.M. del 4 agosto 2023, n. 109, gli obblighi di formazione professionale continua sono quelli previsti per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dalle singole associazioni cui è iscritto l’aspirante o dalle CCIAA, che non sempre prevedono o effettuano corsi per tutte le categorie. (Art 4 Punto 3)
Esistono casi di soggetti/consulenti occasionali non Iscritti in Tribunale, senza avere mai frequentato alcun corso di formazione nella materia specifica (che sia Grafologia, Balistica o Criminologia), senza alcuna iscrizione alla CCIAA, senza Partita IVA, che grazie al D.M. del 4 agosto 2023, n. 109, potranno fare domanda di iscrizione agli Albi del Tribunale documentando soltanto: alcune relazioni svolte negli ultimi 5 anni e l’iscrizione ad un’associazione.

Art. 3. Contenuto dell’albo
2. Nell’albo sono sempre comprese le categorie indicate nell’allegato A, con i relativi settori di specializzazione. Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all’allegato B. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Per ciascun consulente, nell’albo sono indicati:
a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
b) il titolo di studio conseguito;
c) l’ordine o il collegio professionale cui e’ iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
3. Nell’ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

Art. 4. Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
1. Ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell’albo coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; (2)
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti; (3)
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse; (4-5)
e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla CCIAA o ad una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14.01.2013, n. 4, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l’aspirante.
4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale é stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini o associazioni professionali;
b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza o ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni;
c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.